Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020), recante “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (il “Decreto #CuraItalia”), tenuto conto delle misure di contenimento imposte a fronte dell’eccezionale situazione di emergenza conseguente all’epidemia COVID-19 e delle oggettive difficoltà già ad oggi incontrate dalle società per assicurare l’effettivo svolgimento delle assemblee anche in considerazione dell’imminente avvio della stagione assembleare, introduce disposizioni dirette a:

  1. consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario; e
  2. facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio e ad evitare ogni forma di assembramento.

In particolare, l’art. 106 (“norme in materia di svolgimento delle assemblee di società”) dispone che le società potranno convocare l’assemblea entro il più ampio termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio 2019, anche nel caso in cui lo statuto non lo preveda.

Anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie (o in assenza delle stesse), l’avviso di convocazione deve garantire l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza ovvero, nel caso di società a responsabilità limitata, attraverso la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto, nonché la partecipazione dei soci mediante l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione.

Inoltre, è consentito alle società di prevedere nell’avviso di convocazione che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che questi ultimi garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto in conformità con la normativa vigente, senza in ogni caso la necessità che il presidente dell’assemblea, il segretario e il notaio (ove previsto) si trovino nel medesimo luogo.

Le disposizioni dell’art. 106 in commento si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale e’ in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.